Io obietto la Guerra

Io obietto la guerra: al via la campagna di Emergency per una legge di iniziativa popolare

di Domenico Gallo

Io obietto la guerra è il titolo della legge di iniziativa popolare depositata da Emergency per la raccolta delle firme nel quadro della campagna R1PUD1A contro la militarizzazione delle società, a cui in quasi due anni hanno aderito oltre 650 Comuni, 1.500 scuole e oltre 300 festival e luoghi della cultura.

“L’Italia ripudia la guerra”, recita l’articolo 11 della Costituzione, ma le scelte politiche perseguite dall’Italia e dagli altri paesi europei vanno in direzione ostinata e contraria: hanno riabilitato la guerra come strumento ordinario della politica, hanno resuscitato l’immagine del nemico alle porte, vogliono il riarmo dei nostri paesi per essere pronti alla guerra nel 2030 (Readiness 2030), che ci presentano come inevitabile. Poiché il riarmo non è sufficiente vogliono creare uno spirito bellico nella popolazione per oscurare le coscienze, soprattutto dei giovani, e prepararli a combattere. I principali mezzi di comunicazione si fanno megafoni di questa politica, intellettuali arruolati si dolgono della nostra scarsa vocazione antropologica e psicologica al combattimento e invocano il “bisogno di giovani uomini (e di donne, se volete) capaci, pronti e disposti a usarle (le armi). Vale a dire di uomini risoluti a uccidere e a morire” (Scurati, 4 marzo 2025).

Se questo è il futuro che i principali poteri ci prospettano, noi abbiamo ancora la possibilità di cambiarlo. Una celebre poesia di Bertolt Brecht, (Generale, il tuo carro armato), ha messo in evidenza quanto sia determinante il fattore umano negli eventi bellici: “Generale, l’uomo fa di tutto/Può volare e può uccidere/ma ha un difetto: può pensare”.

La coscienza individuale è la forza che può sventare questo destino. Possiamo dire no alla guerra, possiamo rifiutarci di fornire i nostri corpi, il nostro cuore e le nostre menti ai progetti di morte della macchina bellica. L’obiezione di coscienza è un diritto costituzionalmente tutelato che ha il suo fondamento nella dignità umana e nei diritti inviolabili: “A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione – afferma la Corte costituzionale, che così prosegue – La sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana” (Corte cost., sent. n. 467 del 1991).

Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza all’uso delle armi in Italia ha attraversato un iter giurisprudenziale e legislativo lungo e complesso culminato nella legge 230 del 1998, che ha riconosciuto l’obiezione di coscienza al servizio militare come un diritto soggettivo attribuendo pari dignità al servizio militare e a quello civile sostitutivo. In questo contesto, con la fine della Guerra fredda si è proceduto a una ristrutturazione dello strumento militare che ha comportato una forte riduzione delle strutture e del personale in servizio e la sospensione della leva obbligatoria.

La leva, però, non è stata abolita, può essere ripristinata con un semplice decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di guerra o di gravi crisi internazionali, sono state abrogate, invece, le norme relative all’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza di cui alla legge n. 230 del 1998.

I Comuni devono continuare a compilare le liste di leva perché il servizio militare obbligatorio può essere ripristinato in ogni momento, ma se ciò accadesse, i coscritti non potrebbero esercitare il diritto all’obiezione di coscienza all’uso delle armi.

In questo modo, con un tratto di penna è stato cancellato un processo di maturazione civile e di evoluzione giuridica durato oltre cinquant’anni e si è creato un vuoto di tutela giuridica dei valori della coscienza che non può essere tollerato.

La legge di iniziativa popolare proposta da Emergency punta proprio a ripristinare il diritto all’obiezione di coscienza per i giovani che vengono iscritti nelle liste di leva e a consentire a tutti igli altri cittadini, uomini e donne, di iscriversi nel registro degli obiettori del proprio Comune di residenza e di effettuare obiezione di coscienza rispetto ad attività connesse e/o funzionali alla guerra. Questa proposta non si limita a tutelare il diritto individuale all’obiezione di coscienza, ma ci fornisce uno strumento per organizzare e far emergere il rifiuto collettivo delle scelte di militarizzazione che la politica vuole imporci, così da seppellire sotto una valanga di no i profeti di sventura che agitano lo spettro della inevitabilità della guerra.

Le firme vengono raccolte collegandosi al sito:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7700001

FONTE: https://www.domenicogallo.it/2026/10/io-obietto-la-guerra/

“io obietto la guerra” – proposta di legge di iniziativa popolare per il diritto alla obiezione di coscienza alla guerra

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Id iniziativa: 7700001

Descrizione iniziativa

Le guerre si moltiplicano come mai nella storia contemporanea. Riarmo, minacce e provocazioni di carattere militare sono all’ordine del giorno, aumentando la paura e i rischi di un conflitto dagli esiti imponderabili. La diplomazia e il diritto umanitario vengono ignorati e calpestati. Le società civili vengono sempre più colpite e coinvolte in questa spirale di violenza. “Io obietto la guerra” è una proposta di legge di iniziativa popolare per istituire il diritto all’obiezione di coscienza alla guerra e il ripristino dell’obiezione di coscienza al servizio militare, affinché le cittadine e i cittadini possano legittimamente dichiararsi indisponibili a prestare il proprio corpo, il proprio lavoro, il proprio consenso alla guerra, alla violenza e all’uso delle armi per la risoluzione dei conflitti. L’obiettivo della proposta di legge “io obietto la guerra” è garantire il diritto di scegliere di rifiutarsi di partecipare all’ingranaggio della guerra con il proprio lavoro – ad esempio sottraendosi al coinvolgimento nella progettazione, produzione, mobilitazione di armi – e dare ai giovani che rifiutano la violenza delle armi la possibilità di iscrivere il loro nome in appositi registri comunali per essere legittimamente e legalmente riconosciuti obiettori di coscienza.

Quesito iniziativa

Da più di quattro anni la guerra è tornata sul suolo europeo e progressivamente la violenza armata e le minacce militari sono ridiventate il principale strumento della politica internazionale. Secondo i più autorevoli Istituti internazionali per la Pace non ci sono mai stati così tanti conflitti nel mondo dalla Seconda guerra mondiale: nuovi scenari di guerra si moltiplicano, mentre i conflitti in corso anche da decenni non sembrano trovare una risoluzione.

La guerra è tornata ad essere strumento di risoluzione dei conflitti anche in quei Paesi e in quelle culture che, dopo le immani tragedie del XX secolo, l’avevano di fatto messa al bando. Nuove tecnologie hanno reso più facile colpire “il nemico” nelle sue infrastrutture civili e nel suo patrimonio culturale, oltre che usare le popolazioni come target e ostaggio.

Il diritto internazionale umanitario, nato anche e soprattutto per tutelare la vita dei non belligeranti, del personale sanitario e umanitario, delle città e delle infrastrutture civili, viene sistematicamente ignorato e violato. Nessuna valutazione legale o etica è più necessaria in un contesto in cui la politica ha rilegittimato la guerra, sottraendola al dibattito e affidandosi alla fittizia neutralità della tecnologia. Nell’era dei dati e degli algoritmi, sembra diventata consuetudine quella di discutere solo in termini matematici, come se la Storia potesse avere una sola possibile evoluzione, previamente calcolata e giustificata, e le vita delle persone non fosse una variabile rilevante.

In questo contesto, il riarmo è divenuto la principale preoccupazione e l’unica linea strategica dell’Europa e della NATO: l’industria delle armi prospera nella prospettiva di nuove guerre. Esperti e militari descrivono questo nostro tempo come “non di guerra e non di pace”, uno stato definito “ibrido”, colmo di incertezze, possibilità di incidenti, attacchi informatici e disinformazione mirata. Sebbene possa sembrare paradossale, l’epoca in cui potremmo disporre di più informazioni è anche quella in cui prospera la maggiore incertezza, in cui i dati sono in mano di pochi e il dibattito e il dissenso sono impediti in larga parte del mondo, anche in quello cosiddetto democratico. È dunque sempre più difficile che Parlamenti e Governi assumano scelte precise e coraggiose, per difendere i valori fondativi del vivere comune e della vita stessa, assecondando la determinazione anti-bellicista dell’opinione pubblica.

In questo contesto, anche l’Italia si impegna a riarmarsi come mai nella storia repubblicana: il nostro Paese produce, vende, mobilita materiale bellico destinato a Paesi in conflitto e/o che violano i diritti umani, contravvenendo alle sue stesse leggi.

In questo contesto, è fondamentale riconoscere il “diritto all’obiezione di coscienza alla guerra” per coloro – uomini e donne – che, in nome dall’articolo 11 della Costituzione, la ripudiano e chiedono strumenti per difendere la pace e promuovere la risoluzione non armata dei conflitti. Per quei cittadini maschi che rientrano nelle liste di leva – che ogni anno continuano a essere compilate dai Comuni e inviate al Ministero della Difesa, nonostante la sospensione del servizio militare – chiediamo, dunque, che vi sia la possibilità di dichiararsi preventivamente obiettori di coscienza al servizio militare, ripristinando le condizioni della Legge 230 del 1998.

L’obiezione di coscienza è un diritto costituzionalmente tutelato che ha il suo fondamento nella dignità umana e nei diritti inviolabili: «a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione» – afferma la Corte costituzionale –, che così prosegue: «la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana» (Corte cost., sent. n. 467 del 1991).

In particolare, costituiscono terreno del riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza, non solo la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e la libertà di religione (art. 19 Cost.), ma anche il compito assegnato alla Repubblica di garantire il «pieno sviluppo» della persona e l’«effettiva partecipazione» (art. 3 Cost.): «…poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima» (Corte cost., sent. n. 467 del 1991).

La tutela della coscienza «esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana» (Corte cost., sent. n. 467 del 1991).

«Esige» implica sia il riconoscimento del diritto sia la doverosità di darvi attuazione. Può quindi dirsi che, pur non essendo espressamente menzionato nel testo della Costituzione, il diritto all’obiezione di coscienza possieda fondamento e riconoscimento costituzionale.

Inoltre, il diritto internazionale e sovranazionale, al quale l’ordinamento italiano è vincolato (articoli 10, c. 1; 11; 117, c. 1, della Costituzione), riconosce il diritto alla libertà di coscienza, quale fondamento del diritto all’obiezione di coscienza (ex multis, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, art. 18; Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, art. 18; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, art. 9), nonché esplicitamente il diritto all’obiezione di coscienza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 10, par. 2: «il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio»).

Se, dunque, esiste, già allo stato, un diritto all’obiezione di coscienza, garantito a livello costituzionale e internazionale, ne consegue il compito del legislatore di corredarlo di adeguate forme di effettività e di tutela.

Indubbiamente – come precisa la Corte costituzionale – il diritto all’obiezione di coscienza dovrà essere bilanciato «con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale» e con l’esigenza di «graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d’interesse generale», sempre, però, sul presupposto che «la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)» (Corte cost., sent. n. 467 del 1991).

Per quanto attiene alla guerra, la legislazione italiana ha riconosciuto in varie ipotesi il diritto all’obiezione di coscienza, in specie, per quanto concerne il servizio militare, nella legge n. 772 del 1972 sulla contrarietà all’uso personale delle armi (e quindi nella legge n. 230 del 1998).

Anche in questo caso, esistono limiti e bilanciamenti: nessun diritto è “tiranno” e ha «la prevalenza assoluta sugli altri» (Corte costituzionale, sent. n. 85 del 2013), così come ogni libertà incontra un limite nei diritti delle altre persone, nei principi di eguaglianza, di non discriminazione, di solidarietà. Nel caso dell’obiezione di coscienza al servizio militare e ad attività connesse e/o funzionali alla guerra, tuttavia, il diritto poggia su un solido terreno, che lo rafforza: si pone come attuazione del principio pacifista.

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (art. 11 Cost.): il principio pacifista è un principio fondamentale, sottratto alla revisione costituzionale e integrante un controlimite rispetto al diritto euro-unitario (Corte cost., sent. n. 1146 del 1988) e al diritto internazionale (ex plurimis, Corte costituzionale, sent. n. 238 del 2014). Il ripudio della guerra ha un profilo negativo, per l’appunto la condanna e il rifiuto di essa, ma anche positivo, il perseguimento della pace: entrambi i profili concorrono a sostenere il diritto all’obiezione di coscienza rispetto al servizio militare così come ad attività connesse e/o funzionali alla guerra.

Non osta a quanto rilevato, la presenza del dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.). In primo luogo, si può osservare come il dovere di difesa si muova all’interno del parametro dell’articolo 11 della Costituzione (ripudio della guerra e perseguimento della pace). In secondo luogo – riprendendo consolidata giurisprudenza costituzionale (per tutte, sent. n. 164 del 1985) – si può precisare come «inderogabile dovere di solidarietà politica per tutti i cittadini è… la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente»: «la legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all’obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato». Infine, in terzo luogo, si può ritenere un concetto ampio di Patria, riconducibile al più ampio dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) e alla partecipazione effettiva «all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 Cost.), configurando una obiezione di coscienza alla guerra che assume altresì un risvolto attivo di partecipazione sociale, ragionando di Patria come «comunità di diritti e di doveri» (Corte cost., sent. n. 172 del 1999).

In questo contesto, con la fine della guerra fredda (1989/90) si è proceduto ad una ristrutturazione dello strumento militare che ha comportato una forte riduzione delle strutture e del personale in servizio. La scelta è stata quella di sostituire i militari di leva con una componente professionale composta sulla base di arruolamenti volontari. Con la legge 14 novembre 2000 n. 331, è stata disposta la sospensione della leva obbligatoria a partire dal 2005 e la sua cessazione operativa dal 2007. Con il D.L.G.S. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) sono state previste le modalità per il ripristino del servizio militare di leva, in caso di guerra o di gravi crisi internazionali, ma sono state abrogate le norme relative all’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza di cui alla legge n. 230 del 1998. I Comuni devono continuare a compilare le liste di leva perché il servizio militare obbligatorio può essere ripristinato in ogni momento, ma se ciò accadesse, i coscritti non potrebbero esercitare il diritto all’obiezione di coscienza all’uso delle armi. In questo modo, con un tratto di penna è stato cancellato un processo di maturazione civile e di evoluzione giuridica durato oltre cinquant’anni e si è creato un vuoto di tutela giuridica dei valori della coscienza che non può essere tollerato e che esige che sia ripristinata la possibilità di obiettare alla chiamata alle armi.

Diversi fattori concorrono a evidenziare la necessità di colmare il vuoto legislativo venutosi a creare con l’abrogazione dell’obiezione di coscienza al servizio militare e convergono nell’evidenziare la necessità di una protezione da riconoscere alla libertà di coscienza, come diritto umano a livello internazionale ed europeo, per tutti i cittadini che per scelta e convinzione etica, filosofica o religiosa, chiedono di non essere coinvolti in attività collegate in qualsiasi modo alla guerra e agli armamenti.

Per queste ragioni, si propone una iniziativa di legge popolare per promuovere il diritto all’obiezione di coscienza alla guerra che permetta a tutti i cittadini e le cittadine italiani e italiane di dichiararsi obiettori presso i loro Comuni di residenza e potersi, quindi, legittimamente astenere da qualsiasi compito che li coinvolga in attività connesse alle armi e alle guerra, rimanendo disponibili a completare i propri doveri professionali e civici in modalità alternative, civili e nonviolente.

Ciò rappresenta, nella forma e nella sostanza, il più alto esempio di partecipazione attiva dei cittadini, a tutela dei diritti fondamentali della persona.

Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza alla guerra

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 11, 19 e 21 della Costituzione è garantito il diritto all’obiezione di coscienza rispetto ad attività connesse e/o funzionali alla guerra.

2. L’esercizio del diritto di cui al comma 1 non può comportare alcun pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, per chi lo esercita e costituisce causa di esclusione delle punibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.

3. Presso ogni Comune è istituito un registro delle obiezioni di coscienza alla guerra, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e del principio di non discriminazione, al quale ciascuna cittadina e ciascun cittadino può iscriversi, in coerenza con il principio pacifista, la libertà di coscienza e la costituzione della difesa civile, non armata e nonviolenta.

Art. 2. Diritto di obiezione di coscienza al servizio militare

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 11, 19 e 21 della Costituzione è riconosciuto e garantito il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare e al connesso uso delle armi.

2. L’esercizio del diritto di cui al comma 1 non può comportare alcun pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, per chi lo esercita.

Art. 3. Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

All’articolo 1929 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

4. Nei casi di cui al comma 2, non possono essere arruolati nelle Forze armate i cittadini che, esercitando il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si oppongono alla violenza delle armi, avendone fatta specifica dichiarazione.

Art. 4. Iscrizione nelle liste di leva

L’art. 1932 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare è modificato come segue:

– al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

c) a entrambi, che i giovani di cui alla lettera a) hanno la possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza al servizio militare contestualmente all’iscrizione nelle liste di leva.

– al comma 2, dopo le parole “iscrizione nelle liste di leva”, sono inserite le seguenti “e sulla facoltà di dichiararsi obiettori di coscienza al servizio militare”.

Art. 5. Lista provvisoria di leva

L’art. 1935 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare, è modificato come segue:

– al comma 2, dopo le parole “giovani iscritti nella lista”, sono inserite le seguenti “che si sono dichiarati obiettori di coscienza al servizio militare”;

– al comma 3, dopo le parole “giovani iscritti nella lista”, sono inserite le seguenti “di leva, con indicazione del numero di coloro che si sono dichiarati obiettori di coscienza al servizio militare”.

Art. 6. Aggiornamento delle liste di leva

L’articolo 1938, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare, è modificato come segue:

– dopo le parole “situazione dei singoli iscritti”, sono inserite le seguenti “e delle dichiarazioni di obiezione di coscienza al servizio militare fatte pervenire nel frattempo da coloro che risultano già iscritti”.

Articolo 7. Scriminante speciale

All’articolo 52 del Codice penale è aggiunto il seguente:

art. 52 bis

Non è punibile chi, in ragione della sua coscienza ed esercitando il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, in coerenza con il ripudio della guerra di cui all’articolo 11 della Costituzione e con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si opponga, con metodi nonviolenti, al trasferimento di armi o altri strumenti letali verso zone di guerra o Paesi così come definiti all’articolo 1, comma 6, della Legge 9 luglio 1990 n. 18.

Articolo 8. Impegni finanziari

Agli eventuali nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti per il Ministero della Difesa.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: https://ripudia.it/


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