di K. G. Zanetta
Da un po’ di tempo l’On. Bindi va ripetendo che la Costituzione non ammette i matrimoni omosessuali e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale si sia orientata, in modo consolidato, in questo senso. Le cose non stanno in questi termini e alla fine spiegheremo anche perché l’On. Bindi si comporta in questa maniera.

Preliminarmente, però, sfatiamo un mito da sempre propugnato dal mondo cattolico, cioè che la frase riportata nell’art. 29 della Costituzione: “la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” voglia dire che la famiglia è l’unione dell’uomo e della donna. Tale frase vuole, piuttosto, intendere che la famiglia è una formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo (e qui entra in gioco, in via di interpretazione sistematica della Costituzione, l’art. 2 in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) e che essa è una formazione sociale preesistente allo Stato. Da questo punto di vista, lo Stato non può che limitarsi a riconoscere l’esistenza stessa dell’ente sociale “famiglia”.

Questo è il senso dell’espressione poc’anzi citata. Che le cose stiano in questi termini è d’altronde confermato dai lavori preparatori dell’Assemblea Costituente. Durante i lavori della Costituente, difatti, vari membri dell’Assemblea intervennero sul testo del progetto di art. 24 della Costituzione (in seguito divenuto art. 29) esattamente a rimarcare questo punto.

D’altro canto, tuttavia, va riconosciuto che il problema del matrimonio omosessuale non fu discusso in seno all’Assemblea Costituente, trattandosi di una questione sollevata soltanto negli ultimi anni. Dunque, è vero, questo sì, che il modello di famiglia considerato dalla Costituente si fonda sull’unione di uomo e donna e non sull’unione di persone dello stesso sesso.

Tali punti sono stati esaminati e discussi dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 138 del 14 aprile 2010 (facilmente reperibile sul website della Corte). La Corte Costituzionale era stata interrogata in proposito da alcuni giudici civili a cui coppie omosessuali si erano rivolte a fronte del rifiuto da parte degli ufficiali di stato civile dei propri comuni di procedere alla loro richiesta di pubblicazione di matrimonio. Il rifiuto di pubblicazione era stato motivato col fatto che le norme del Codice Civile italiano in materia di matrimonio (che, peraltro, ispirarono il modello matrimonialistico previsto dalla Costituzione) stabiliscono, anche sulla scia di una prassi consolidata più che millenaria, che il matrimonio può avvenire soltanto tra due soggetti di sesso diverso. I giudici ordinari per dirimere la controversia hanno dunque eccepito l’incostituzionalità della normativa matrimoniale italiana in quanto lesiva di diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti, che richiederebbero un’interpretazione quantomeno adeguatrice ai costumi dell’attuale società delle norme costituzionali riguardanti appunto il matrimonio.

Ma, attenzione, qui viene la prima smentita all’On. Bindi poiché la Corte Costituzionale, salvando l’attuale disciplina codicistica del matrimonio, non ha affatto asserito che il matrimonio omosessuale violi la Costituzione, ma ha unicamente affermato che la disciplina codicistica vigente non contrasta con la Costituzione.

La differenza può apparire esclusivamente semantica o formale, quando viceversa è sostanziale. Un conto è, infatti, dire che una disciplina normativa vigente non viola la Costituzione. Un altro conto è dire che una disciplina normativa che non esiste violi la Costituzione. Nel primo caso, si salva una normativa senza precludere innovazioni a discrezione del legislatore. Nel secondo caso, si boccia una normativa non esistente prima ancora che veda la luce.

Peraltro, la Corte Costituzionale non può in nessun caso dire che una normativa non vigente o in discussione sia incostituzionale, perché ciò contrasterebbe con le modalità di funzionamento della Corte medesima e significherebbe invadere la sfera di competenza del potere politico-legislativo. Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi in Italia è sempre successivo alla promulgazione di una legge e concreto, cioè nasce da casi pratici discussi dai giudici ordinari. In Italia non esiste, a termini di Costituzione, il controllo di costituzionalità delle leggi preventivo all’entrata in vigore delle leggi e astratto, ossia fondato solo sul confronto tra il testo della legge e il testo della Costituzione. Una forma simile di controllo costituzionale esiste, ad esempio, in Francia ma non in Italia. Basterebbe, perciò, questo unico argomento di per sé a smentire l’On. Bindi

Nella sua sentenza, la Corte Costituzionale ha, invece, espressamente affermato che l’unione omosessuale rappresenta una situazione non omogenea rispetto al matrimonio previsto dalla Costituzione. Cosa significa questa frase? Essa non significa che il matrimonio tra omosessuali sia incostituzionale. Significa soltanto che quella situazione non corrisponde esattamente a quella di due persone di sesso diverso che si sposano.

La Corte ammette, inoltre, che gli omosessuali hanno diritto al riconoscimento della loro volontà di relazione di coppia. Senonché, tali diritti devono trovare un riconoscimento in una disciplina legislativa approvata dal Parlamento, il quale può in questo campo spaziare, al pari di quanto avviene in altri paesi europei, dal matrimonio alle unioni civili e così via. Ciò che la Corte sottolinea è che essa sarebbe, poi, deputata al controllo di una simile normativa, casomai venisse approvata, nella parte in cui trattasse in modo disomogeneo situazioni omogenee tra matrimonio e forma di unione omosessuale stabilita dal legislatore. Il che appare, invero, molto probabile, visto il modo sovente irrazionale di procedere del legislatore italiano.

In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha definito i seguenti punti:

1)            la disciplina codicistica del matrimonio non è incostituzionale;

2)            non è possibile un’interpretazione adeguatrice dell’art. 29 della costituzione perché esso era stato pensato e resta pensato per la famiglia fondata su persone di sesso diverso;

3)            la materia della disciplina normativa delle unioni omosessuali è di competenza parlamentare e la corte costituzionale non può vincolare il parlamento su una questione così articolata a una sua decisione che parifichi tout court le unioni tra persone di sesso diverso alle unioni tra persone dello stesso sesso (in pratica, alla corte era stato richiesto di pronunciare una c.d. sentenza manipolativa additiva, ovverosia dichiarare incostituzionali norme vigenti nella parte in cui non dispongono qualcosa in più rispetto al testo elaborato in origine dal legislatore; la corte, peraltro non giuridicamente obbligata a farlo, non si è sentita di vincolare un legislatore al cui interno esistono sul tema posizioni oltremodo diversificate, per di più con una disciplina difficile da rimuovere successivamente).

Allora, se le cose stanno così, se cioè la Costituzione non vieta le unioni omosessuali e se non esistono altri divieti legislativi al riguardo (è interessante osservare dal punto di vista storico-giuridico come le disposizioni del Codice Civile  riguardanti gli impedimenti al matrimonio, pur risalendo al 1942 e quindi al periodo fascista, non pongano alcun impedimento formale a coloro i quali vogliano sposare una persona del proprio stesso sesso), perché l’On. Bindi continua a ripetere che la Costituzione non consente i matrimoni omosessuali e che questa interpretazione è riconosciuta dalla Corte Costituzionale, nonostante tra l’altro che l’On. Bindi non sia ignorante in materia di diritto essendo ricercatrice in diritto amministrativo?

Con ogni evidenza, l’On. Bindi non è in grado di far accettare, politicamente, alla componente cattolica del PD l’idea del matrimonio omosessuale. Sicché preferisce, per non spaccare il suo partito, alterare il senso delle espressioni della Corte Costituzionale, ben sapendo che i giudici della Corte non potranno risponderle, altrimenti scenderebbero in polemica col potere legislativo, e che i propri interlocutori non hanno letto la sentenza della Corte e pertanto non riusciranno a replicare correttamente essendo molto probabilmente digiuni di competenze costituzionali. Tanto è vero ciò che, nel dibattito con Vendola alla Festa del PD, l’On. Bindi ha detto di girare con la sentenza della Corte e di poterla mostrare a chiunque la criticasse, ma poi non a caso non l’ha mostrata dal momento che avrebbe allora dovuto spiegare il senso esatto di ciò che la Corte ha voluto dire. Né Vendola ha, purtroppo, reagito a simili sproloqui.

Con questo articolo abbiamo cercato, per ciò che potevamo, di riportare la discussione sul binario corretto, nel presupposto che ciò fosse doveroso per il rispetto che nutriamo verso il custode della nostra Costituzione, le cui interpretazioni in tema di matrimonio omosessuale sono criticabili ma restano pur sempre degne di attenzione e deferenza, e verso le persone ancora discriminate per il loro orientamento sessuale in Italia.


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